Opzione vincolante per un triennio.
Come chiarito dalla circolare AdE 11/E/2017, quando un contribuente presenta i requisiti per applicare il forfettario, quest’ultimo risulta essere il regime naturale; l’utilizzo del regime semplificato per cassa costituisce opzione vincolante per un triennio.
Il passaggio del regime semplificato al principio di cassa ha allargato le opzioni possibili.
Tra le alternative contabili a disposizione, in molti casi le imprese hanno preferito il metodo che presume l’incasso e il pagamento delle fatture al momento della registrazione dei singoli documenti.
Tale soluzione viene adottata a seguito di opzione attraverso il comportamento concludente, da confermarsi tramite la barratura del quadro VO26 del modello Iva relativo all’anno in cui è stato assunto il comportamento.
L’utilizzo di tale metodo introduce un vincolo nell’ambito del regime di contabilità semplificata: se è stato impiegato nel 2017 esso dovrà essere utilizzato anche nel 2018 e 2019 se il contribuente continuerà ad applicare il regime semplificato.
Si tratta non di un regime contabile vero e proprio, ma piuttosto di una modalità di determinare il reddito nell’ambito di un regime contabile.
In ogni caso quando il contribuente ha le caratteristiche per abbandonare il regime semplificato, tale metodologia di calcolo non può ostacolare il cambio di regime.
In sostanza il vincolo per la registrazione vale per un triennio, ma fintanto che si decide di applicare il regime di contabilità semplificata.