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Registratore di cassa: credito di imposta

  • di Luigi Mondardini

    Definite le modalità di utilizzo.

    A partire dall’1.1.2020, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri.

    Per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000 tale adempimento decorre dall’1.7.2019.

    Per il 2019 e 2020 è  previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per  l’acquisto o adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di  € 250 in caso di acquisto e  € 50 in caso di adattamento.

    Recentemente l’Agenzia, con il Provvedimento 28.2.2019, ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in esame.

    Il contributo in esame, concesso all’esercente sotto forma credito d’imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

    Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il mod. F24, l’Agenzia con la recente Risoluzione 1.3.2019, n. 33/E ha istituito il  codice tributo “6899”

    Credito d’imposta per l'acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri.

    Va evidenziato che quale “anno di riferimento” va riportato l’anno di sostenimento della spesa (così, per l’utilizzo del credito riferito alle spese 2019 va riportato “2019”).

    Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva:

    • al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento
    • ed è stato pagato, con modalità tracciabili, il relativo corrispettivo,  ossia mediante  assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali ,   mezzi di pagamento elettronici  tra cui, ad esempio  addebito diretto,  bonifico bancario / postale,  bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.

    L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame non è soggetto ai limiti di cui agli artt. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 (€ 250.000) e 34, Legge n. 388/2000 (€ 700.000).

    Il credito in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusione dell’utilizzo.

     

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