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Regime semplificato ,determinazione del reddito, cambia il criterio

  • di Luigi Mondardini

    Imprese individuali e società di persone in semplificata alla prova di “cassa”

    Si passa alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa, anziché secondo quello di competenza. 
     
    Per accedere  al regime  devono essere rispettati i limiti dei ricavi di 400.000,00 euro per le attività di prestazioni di servizi, e di euro 700.000,00 per le imprese che hanno per oggetto altre attività. 
     
    Inoltre, il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti sopra indicati. 
     
    Il contribuente, ha comunque, la facoltà di adottare il regime ordinario con un’opzione che resta valida finché non è revocata e che vincola il contribuente, comunque per un anno. 
     
    In base alla nuova formulazione dell’articolo 66 del D.P.R. n. 917/1986 , per la determinazione del reddito ,in deroga al criterio di competenza, assumono  rilevanza i ricavi, gli interessi, i dividendi percepiti e le spese pagate.
     
    Si confermano le regole vigenti relative ad  alcuni componenti reddituali quali  plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive ed  ammortamenti.
     
    Per evitare salti o duplicazioni di imposta, dal 2017  in caso di passaggio dal regime di competenza al regime di cassa e viceversa si prevede  quanto segue:
     
    - ricavi e spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumano rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
     
     
    - Per il primo anno di adozione del nuovo regime di cassa, il reddito è ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente determinato in base al criterio di competenza.
     
    Ai fini IRAP , valgono le medesime regole previste per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ( regime di cassa). 
     
    Per le imprese “minori” a decorrere dal 2017  vengono istituiti due nuovi sistemi contabili alternativi:
     
    - il primo basato sul registro degli incassi e pagamenti dove  dovranno essere annotati cronologicamente per operazione il relativo importo,  le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della fattura o altro documento. Vanno poi  annotati, anche i componenti positivi e negativi di reddito, diversi da ricavi e spese, rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa. 
    Dovranno, ulteriormente, essere tenuti i registri prescritti ai fini IVA, il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro se necessario. 
     
    - E’ in ogni caso possibile sostituire i citati registri, mediante la tenuta dei soli registri IVA, a condizione, però, che vengano rispettati i requisiti necessari per la determinazione del reddito secondo il principio di cassa.
     
     
     
     

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