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Regime forfettario per chi inizia l’attività

  • di Luigi Mondardini

    Previste riduzioni significative in presenza di precisi requisiti.

    E’  prevista  la riduzione del reddito di 1/3 nei primi 3 anni. Tale riduzione, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E in esame, è applicabile soltanto per il 2015. 
     
    Dal 2016  la  Finanziaria  ha previsto l’applicazione, per i primi 5 anni, dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%.
    Le  disposizioni del regime forfetario in esame “si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche”
     
     
    Requisiti richiesti per chi inizia un’attività:
     
    a) il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. 
     
    L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E,  precisa innanzitutto che per il calcolo dei 3 anni va fatto riferimento al calendario comune, avendo riguardo  alla data, e non al periodo d’imposta, a partire dalla quale si intende accedere al regime in esame.
     
    Il regime forfetario può comunque essere applicato  dal socio che partecipa in una società inattiva, considerata l’assenza di un’attività di gestione;  dall’associato in partecipazione di solo lavoro, posto che il relativo reddito è non qualificabile come reddito di lavoro autonomo ex art. 53, comma 1, TUIR.
     
    b) l’attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;
     
     
    L’Agenzia delle Entrate precisa che, il requisito della “mera prosecuzione” sussiste quando la “nuova” attività si differenzia soltanto dal punto di vista formale ma, di fatto, viene svolta in sostanziale continuità rispetto alla precedente e pertanto, nei confronti della stessa clientela e con le stesse competenze lavorative.
     
    Ad esempio  qualora il contribuente svolga la medesima attività svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento.
     
    La continuità non sussiste qualora la nuova attività o il mercato di riferimento siano diversi. Se l’attività di co.co.co. o di lavoro dipendente a tempo determinato è stata svolta per un periodo non superiore alla metà del predetto triennio, non sussiste alcuna preclusione all’accesso al nuovo regime.
     
    c) qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.
     
    Se l’attività costituisce il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi dell’anno precedente non deve superare quelli
    individuati nell’apposita Tabella, in relazione all’attività esercitata in base al codice attività, con riferimento ai ricavi del dante causa.
    A tal proposito l’Agenzia delle Entrate precisa che se l’acquisto dell’impresa avviene in corso d’anno, i ricavi riferiti al cedente devono essere considerati cumulativamente a quelli dell’acquirente.
     
     
    L’infedele “attestazione”, da parte del contribuente, dei requisiti e delle condizioni previste comporta l’aumento del 10% delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471/97, se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato
     

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