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Regime forfettario e rapporti con il datore i lavoro.

  • di Luigi Mondardini

    L’esclusione dal regime ( Circolare 9/E/2019).

    Con la  circ. 9/E/2019  l’Agenzia fornisce  chiarimenti in  merito alle nuove cause di esclusione legate  all’esercizio prevalente dell’attività nei confronti del datore di lavoro ( o dell’ex datore di lavoro nei due anni precedenti).

    In particolare:

    - il  contribuente che svolge prevalentemente l’attività nei confronti di una società riconducibile direttamente o indirettamente al datore di lavoro , o all’ex datore di lavoro nei due anni precedenti,  è escluso dal regime agevolativo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica la predetta causa.

    La disposizione vuole evitare che il soggetto in regime forfettario svolga in prevalenza  - per più del 50% in termini di ricavi o compensi incassati -  l’attività nei confronti :

    • dell’attuale datore di lavoro
    • o di colui che lo è stato nei due anni precedenti
    • ovvero nei confronti di soggetto direttamente o indirettamente riconducibili al predetto datore di lavoro.

    Per individuare  i soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro, occorre aver riguardo ai soggetti controllanti, controllati e collegati, ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., al datore di lavoro stesso.

    Pertanto, opera la causa di esclusione in esame laddove il contribuente in regime forfettario svolga in prevalenza l’attività nei confronti di una società controllata dal datore di lavoro, tenendo conto che la nozione di controllo ricomprende anche le partecipazioni con le quali è possibile esercitare un’influenza dominante nell’assemblea, ovvero in virtù di appositi vincoli contrattuali.

    L’Agenzia precisa altresì che, nella nozione di controllo, si deve tener conto anche dei voti spettanti alle interposte persone, intendendosi per tali i familiari di cui all’articolo 5 Tuir, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

    Pertanto, la società “controllata” dal datore di lavoro o ex datore di lavoro  del contribuente forfettario è anche quella società in cui il coniuge il datore di lavoro possiede il controllo tramite il coniuge o altro familiare indicato nell’articolo 5 Tuir.

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