Possibilità di revoca delle opzioni esercitate l’anno precedente.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco.
E’ stata ufficializzata la possibilità per i soggetti che hanno applicato il regime di vantaggio per la nuova attività avviata nel 2015, beneficiando della proroga prevista dalla L. 11/2015, di continuare ad applicare tale regime fino a scadenza naturale, vale a dire per un quinquennio o fino al trentacinquesimo anno di età del contribuente .
Coloro che , nel 2015, avevano optato per il regime ordinario , dal 1° gennaio 2016 possono revocare l’opzione e accedere al regime forfetario.
Pertanto , sebbene in via generale l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincoli il contribuente almeno per un triennio, nel caso di specie si può applicare la deroga contenuta nell’art. 1 del DPR 442. Analoga possibilità di revoca sussiste nel caso in cui, nel 2015, sia stato applicato il regime di vantaggio di cui al DL 98/2011.
Quindi , qualora nel 2015 sia stato applicato il regime ordinario o il regime di vantaggio, è possibile applicare, dal 2016, il regime forfetario.
Inoltre, nel caso in cui ne sussistano i presupposti, i medesimi soggetti possono scegliere di applicare le disposizioni previste limitatamente alle nuove attività economiche (ossia la tassazione con imposta sostitutiva al 5%, anziché al 15%), per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.
Chiarimenti anche circa l’applicabilità della disposizione sui “super-ammortamenti”.
Tale misura agevolativa è stata esclusa per i contribuenti forfetari, per i quali sono irrilevanti i costi sostenuti (inclusi quelli relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi).
Al contrario l’agevolazione è applicabile rispetto ai contribuenti “minimi” che applicano il regime di vantaggio, anche se per costoro si applica il regime di cassa.