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Regime di vantaggio e forfettario.

  • di Luigi Mondardini

    Ancora coesistenti per chi ha iniziato nel 2015.

    Il regime forfettario è stato introdotto nel 2015 in sostituzione di quello di  vantaggio; tuttavia nell’anno della sua introduzione , ancora era possibile per  chi avesse iniziato l’attività di poter scegliere  tra l’uno e l’altro. 
     
    Per coloro che invece  hanno  iniziato negli anni successivi l’unico regime di favore possibile è il forfettario.
     
    Le differenze:
     
    - il regime di vantaggio ha una durata limitata di  5 anni dall’inizio dell’attività oppure fino al compimento del 35° anno di età qualora i 5 anni dovessero scadere prima. 
     
    - Per il regime forfettario , in presenza dei requisiti e/o fin quando non subentri una causa di esclusione, non vi sono limiti alla sua adozione.
     
    Gli aspetti in comune: 
     
    -    non applicazione  dell’IVA 
     
    - indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti 
     
     
    - non applicazione della ritenuta d’acconto in fattura 
     
     
    - adozione del principio di cassa,con deduzione dei costi  in modo analitico per il primo , in modo forfettario per il secondo con l’applicazione  di  coefficienti ;  
     
    - applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, relative addizionali ed IRAP, pari al 5% per il vantaggio e 15% per il forfettario (che è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in caso di start up).
     
     
    Il contribuente che opera avvalendosi dell’uno o dell’altro regime può  passare al regime semplificato per obbligo oppure per scelta.
     
    Si ricorda che in caso di perdita dei requisiti o per  sopravvenuta causa di esclusione, il passaggio al nuovo regime  decorre dal periodo d’imposta successivo. 
     
    Il passaggio dal “regime di vantaggio” al regime “forfettario” non ha conseguenze particolarmente rilevanti: per le fatture emesse dal 2018 si continuerà a non applicare IVA e ritenuta d’acconto; cambierà la dicitura in calce ; non modificherà le fatture emesse nel 2017 e non ancora incassate al 31/12/2017.
    Inoltre si continuerà a non detrarre l’IVA assolta sugli acquisti e per gli acquisti effettuati dall’/1/1/2018 non si potrà dedurne il costo, applicandosi i coefficienti forfettari.
     
    Diversa la situazione ove si transiti dal regime di vantaggio o forfettario  a quello semplificato dal 2018. 
     
    In questo cado sulle fatture emesse dall’1/1/2018 si applicherà l’IVA e l’eventuale ritenuta d’acconto; nessuna dicitura in calce occorrerà riportarvi; le fatture emesse nel 2017 e non ancora incassate al 31/12/2017 non andranno modificate (su di esse scatta però l’obbligo della ritenuta laddove applicabile).
     
    Inoltre si procederà alla rettifica dell’IVA; il contribuente cha dal regime di vantaggio passa alla semplificata ha diritto a recuperare l’IVA sui beni acquistati nei 5 anni precedenti e sulle rimanenze di magazzino al 31/12 dell’ultimo anno di applicazione del regime. 
    Per i beni acquistati dall’1/1/2018 se ne potrà dedurre il costo  e per quelli strumentali  la deduzione avviene mediante l’ammortamento.
     
     
     
     

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