Il passaggio da semplificato a ordinario vale per tre anni.
Secondo l’Agenzia il vincolo opererebbe non solo con l’opzione per la contabilità ordinaria, ma anche nel passaggio da contabilità ordinaria a semplificata
In tema di regime di cassa, è stato affrontata dall’Agenzia l’opzione per il regime contabile ordinario esercitabile dalle imprese naturalmente in contabilità semplificata.
Confermando quanto già indicato dalla circolare 13 aprile 2017 n. 11 l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, nel caso di passaggio dalla contabilità semplificata (regime di cassa) alla contabilità ordinaria, l’opzione è vincolante per almeno un triennio, ai sensi dell’art. 18 comma 8 del DPR 600/73.
L’opzione si attua mediante comportamento concludente e viene comunicata nella prima dichiarazione IVA successiva alla scelta operata, barrando il rigo VO20, casella 1, della dichiarazione IVA 2018 .
Trascorso il triennio, la scelta può essere revocata, barrando il rigo VO20, casella 2, della dichiarazione.
Qualche perplessità è sorta in merito alla precisazione secondo cui “si ritiene che il medesimo vincolo sussista anche nell’ipotesi di passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata in regime di cassa, in conformità all’articolo 3 del D.P.R. n. 442 del 1997 che, per le opzioni relative ai regimi di determinazione dell’imposta, fissa la regola generale del vincolo triennale”.
Tale impostazione appare peraltro in contrasto con il fatto che il vincolo triennale concerne l’esercizio di opzioni per regimi fiscali diversi da quello proprio naturale.