Cedolare secca con diverse novità.
Il D.L. n. 102/2013 ha previsto per l’anno 2013 la riduzione dell’aliquota agevolata dal 19% al 15%, per i contratti di locazione a canone concordato.
Il D.L. n. 47/2014 ha previsto per il periodo 2014-2017, l’ulteriore riduzione al 10% (dal 15%) dell'aliquota, sempre in relazione ai contratti di locazione a canone concordato stipulati sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative :
- Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia; i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia;
- nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003).
In sede di conversione del D.L. n. 47/2014 l’aliquota agevolata del 10% è stata estesa ai contratti di locazione con opzione per la cedolare secca stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi.
Inoltre è stata estesa la possibilità di optare per il regime della cedolare secca anche alle unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché è sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.