Inadempimento senza conseguenze
“Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi ….., in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.”
Dal 1° gennaio 2018, i dati relativi ad alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio per cui è prevista una detrazione dall’imposta lorda (art. 16-bis TUIR) sono trasmessi all’ENEA.
La trasmissione delle suddette informazioni concerne gli interventi edilizi e tecnologici che comportino risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.
È altresì previsto l’invio delle informazioni riguardanti gli acquisti, effettuati nel 2018, di elettrodomestici di classe energetica A+ (A per i forni) sempre che siano collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a partire dal 1°gennaio 2017.
E’ stato infatti predisposto un sito web tramite cui effettuare, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, la trasmissione delle relative informazioni.
In particolare il sito è stato disponibile fino al 21 novembre 2018, per gli interventi effettuati tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, per cui il termine dei 90 giorni decorre da tale data.
In seguito è stata concessa una proroga ai contribuenti per trasmettere i dati relativi al 2018, fino alla data del 1°aprile 2019.
Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, la trasmissione all’ENEA delle informazioni relative agli interventi edilizi comportanti un risparmio energetico, anche se obbligatoria per il contribuente, qualora non venga effettuata non determini la perdita del diritto alla predetta agevolazione.
In sostanza la mancata trasmissione delle predette informazioni all’ENEA non comporta la revoca delle detrazioni previste dal predetto art. 16 e non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui non si provveda a tale adempimento.