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Reclamo e mediazione: la loro applicazione

  • di Luigi Mondardini

    Si avvia automaticamente con la proposizione del ricorso e ha durata di novanta giorni.

    Lo scopo di tale istituto è quello di una  preventiva verifica  della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria nonché  di evitare ,  mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua innanzi al giudice.
     
    Il reclamo è obbligatorio, fatti salvi i limiti di valore, per tutti gli atti emessi da enti impositori può quindi riguardare 
    - avvisi di accertamento e di rettifica; 
    - atti di recupero dei crediti d’imposta; 
    - atti di diniego/revoca di agevolazioni con cui viene contestata una maggiore imposta; 
    - atti irrogativi di sanzioni amministrative; 
    - rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi.
     
    Il reclamo deve essere avviato anche per i provvedimenti relativi all’imposta principale di registro richiesta al solo notaio successivamente alla registrazione telematica, ai sensi dell’articolo 3-ter del D.Lgs. 463/1997.
     
    Rientrano  nell’ambito del reclamo, anche gli atti dell’Agente e dei Concessionari privati della riscossione, quali:
     
    - cartelle di pagamento (solo per i vizi imputabili all’Agente/Concessionario);
    - intimazioni ad adempiere (ex articolo 50 del D.P.R. 602/1973);
    - fermi di beni mobili registrati e ipoteche esattoriali.
     
    L’istituto del reclamo e della mediazione si applica  alle  controversie, aventi un determinato valore  che si determina sulla base del tributo, senza computare gli interessi, le eventuali sanzioni nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e senza tener conto di eventuali utilizzi di perdite.
     
     
    Tale limite , attualmente pari a 20.000 Euro, è stato elevato  a 50.000 Euro  per gli atti impugnabili notificati a partire dal 1° gennaio 2018.
     
    Non rileva, dunque, la data di proposizione del ricorso ma solo quella di notifica dell’atto impositivo che s’intende impugnare.
    E’ stato chiarito come il valore della lite vada determinato in relazione all’importo oggetto di contestazione da parte del contribuente ; pertanto, se il contribuente contesta solo una parte del tributo accertato (o della sanzione irrogata) il valore della lite sarà dato dalla sola quota contestata.
     

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