Con la Circolare n. 16 del 28.4.2016 l’Agenzia delle Entrate invita gli Uffici a valutare la presenza di “ricorrenze”.
Si tratta della frequenza di irregolarità riscontrate in più soggetti che si avvalgono di uno stesso consulente/intermediario .
In tal modo si vorrebbe riscontrare la presenza di elementi che possano dimostrare il ruolo di “ideatore/facilitatore” del professionista stesso.
Il nuovo art. 13-bis del DLgs. 74/2000, introdotto dal DLgs. 158/2015, stabilisce che le pene comminate per i reati tributari sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
Non viene peraltro chiarito cosa debba intendersi per “modelli di evasione fiscale”; in tal modo sussiste il rischio che si assumano soluzioni non uniformi tra i vari Uffici.
In ogni caso, vale sottolineare come, ai fini del concorso, il comportamento del professionista debba essere sorretto:
- dalla coscienza e volontà circa la commissione dell’illecito e quindi dalla consapevolezza di aver intenzionalmente dato un contributo causale, materiale o morale, alla realizzazione del reato commesso dal cliente, rimanendo così esclusi gli atti di natura colposa.
Il concorso, peraltro, potrebbe comportare anche l’applicazione delle sanzioni tributarie al professionista ritenuto, in qualche modo, responsabile dell’illecito fiscale commesso dal contribuente.
Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 472/97, peraltro, le violazioni compiute nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave, con la conseguenza che in assenza di tali caratteristiche la sanzione va applicata esclusivamente al contribuente.