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Reati tributari e sanzioni

  • di Luigi Mondardini

    Norma di riferimento: D.lgs. 74/2000 rivisitato dal D.lgs. 24/9/ 2015 n. 158.

    1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000).
     
    E’ l’ipotesi  delittuosa dove  dichiarazione, oltre ad essere non veritiera, risulti  sorretta da un impianto contabile o documentale di comodo in grado di sviare o intralciare la successiva attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
     
    È il delitto più grave per il quale è prevista la   pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.
     
    Per la consumazione del delitto in questione è necessario che i documenti o le fatture usate fraudolentemente siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti ai fini di prova nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
     
    2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000) ricorre quando ,  al fine di evadere l’Iva o l’imposta sui redditi, nelle dichiarazioni relative a tali imposte, vengano indicati elementi attivi per un elemento inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. 
     
    Occorre peraltro che si superino determinate soglie: l’imposta evasa, sia essa a titolo di Irpef o di Iva, deve essere superiore a 30.000 euro; inoltre l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante l’indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, in ogni caso, superiore a 1.500.000 euro, ovvero, qualora l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie sia superiore al 5% dell’imposta medesima o comunque a 30.000 euro.
     
    La fraudolenza dichiarativa, propria dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità , richiede  una falsa rappresentazione delle scritture contabili ovvero di essersi avvalsi di documenti o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento.
    La pena è, anche in tal caso, la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. 
     
    3) Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000) è un delitto che  può essere commesso anche dai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e si consuma quando, al fine di evadere l’Iva o le imposte sui redditi, in una delle dichiarazioni relative a tali imposte, siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti.
     
    E’ necessario che l’imposta evasa sia superiore a 150.000 euro; l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell’ammontare degli elementi attivi indicati o comunque superiore a 3.000.000 euro.
     
    È  prevista una  pena della reclusione da uno a tre anni. 
     
    4) Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000): viene  sanzionato il comportamento di chi, al fine di evadere l’Iva o l’imposta sui redditi, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte e l’imposta evasa, con riferimento a ciascuno dei singoli tributi, sia superiore a 50.000 euro.
     
    L’omissione non si verifica quando la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero non sia sottoscritta o redatta su uno stampato conforme.
     
    La pena prevista è la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni.
     
    Sottocategoria a cui si applica la medesima pena è l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50.000 euro. 
     
    5) Emissione di documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000): il  delitto si consuma quando un soggetto, pur di consentire a terzi l’evasione dell’imposta, emetta documenti relativi ad operazioni inesistenti. 
     
    In tal caso è previsto il “cumulo giuridico” ovvero il compimento di un solo reato anche di fronte a l’emissione di più documenti falsi a diversi soggetti nel medesimo periodo d’imposta.
     
    La pena è la reclusione da un anno a 6 mesi a 6 anni. 
     
    6) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000): la  distruzione, totale o parziale, di documenti o scritture contabili di cui si è obbligati alla conservazione per legge, qualora impedisca la ricostruzione dei redditi, è punita con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. 
     
    7) Omesso versamento IVA (art. 10 ter D.lgs. 74/2000): nel  caso in cui si ometta il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
     
    8) Indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000): il  delitto in questione è punito differentemente a seconda della tipologia del credito utilizzato indebitamente in compensazione dell’imposta dovuta: se non spettante e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni; se inesistente e superiore a 50.000 euro la pena è la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni. 
     
    9) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000). È prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni per coloro che, al fine di non pagare le imposte sui redditi, gli interessi e le eventuali sanzioni, per un importo complessivo superiore a 50.000 euro, compiano atti fraudolenti su beni propri o altrui, idonei a rendere inattiva la procedura di riscossione coattiva. 
     

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