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Ravvedimento si – ravvedimento no

  • di Luigi Mondardini

    Cause ostative diverse per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e per tutti gli altri.

    L’istituto del ravvedimento  è stato più volte modificato, e anche la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha contributi  a semplificarlo.
     
    Il ravvedimento operoso permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale, in caso di omessi o insufficienti , o di altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. 
     
    Tuttavia lo strumento del ravvedimento operoso non può essere utilizzato sempre, in particolare nel caso in cui ci siano state ispezioni e accessi, le cose cambiano a seconda che il tributo omesso/insufficiente riguardi un tributo amministrato dall'Agenzia delle Entrate oppure no.
     
    Per i  tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014)  il ravvedimento o può essere usato sia se le violazioni oggetto di regolarizzazione sono state già constatate, sia se sono iniziati ispezioni, verifiche e accessi della quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
     
    In questo caso la riduzione delle sanzioni è a 1/5 del minimo.
     
    L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 5/E del 2015 ha chiarito che la preclusione al ravvedimento opera con riferimento alle irregolarità riscontrabili nell'ambito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni. 
     
    Per cui la ricezione di un "avviso bonario" per omesso versamento dell'IVA, ad esempio, non pregiudica l'utilizzo del ravvedimento per le violazioni relative allo stesso tributo.
     
    Per tutti gli altri tributi non amministrati dall'Agenzia delle Entrate valgono le regole ordinarie, ossia che l'utilizzo del ravvedimento è precluso nel caso di accessi, ispezioni, verifiche, inviti a comparire e questionari.
     
     
     
     

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