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Ravvedimento IMU/TASI ,dal 2016 sanzioni ridotte

  • di Luigi Mondardini

    Il 16.12.2015 è scaduto il termine per versare il saldo IMU/TASI 2015.

    Eventuali errori e omissioni possono essere regolarizzati mediante ravvedimento.

    Occorre ricordare che in tema di tributi locali, non operano  tutte le modifiche apportate dalla L. 190/2014 a tale istituto, essendo  alcune di esse  riservate ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

    Quindi resta:

    -      Il limite  temporale dell’anno

    -      la preclusione derivante dall’inizio di un controllo fiscale nei confronti del contribuente.

    La decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative è stata anticipata all’1.1.2016; mentre inizialmente le innovazioni si sarebbero dovute applicare invece dall’1.1.2017.

    Nel caso in cui il ravvedimento avvenga dall’1.1.2016 la sanzione per i tardivi versamenti, se il ritardo è contenuto nei 90 giorni, viene ad essere non più del 30% ma del 15%.

    Con riferimento all’omesso versamento della seconda rata per il 2015 dell’IMU e della TASI che doveva essere versata entro il 16.12.2015, il ravvedimento può avvenire, sul versante sanzionatorio, pagando la sanzione:

    -        del 30% ridotta a 1/10, ridotta ulteriormente a 1/15 per giorno di ritardo, per i ritardi sino a 14 giorni, ossia entro il 30.12.2015 ;

    -        del 30% ridotta a 1/10 se il ravvedimento viene effettuato il 31.12.2015 .   La sanzione è quindi del 3%;

    -        del 15% (in ragione del DLgs. 158/2015  , che ha dimezzato la sanzione dall’1.1.2016) , per i ritardi sino a 90 giorni,  ridotta a 1/10, per i ritardi da 15 a 30 giorni, ossia, dall’1.1.2016 al 15.1.2016. La sanzione è quindi dell’1,5%;

    -        del 15%, ridotta a 1/9, se la regolarizzazione avviene da 31 a 90 giorni dalla data dell’omissione, ossia dal 16.1.2016 al 15.3.2016 . La sanzione è quindi dell’1,67%;

    -        del 30%, ridotta a 1/8, per i ritardi da 91 giorni a un anno dalla commissione della violazione (art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97). La sanzione è quindi del 3,75%

     

    Nel modello F24, unitamente al pagamento della sanzione ridotta, occorre versare pure l’imposta e gli interessi legali (dall’1.1.2015 al 31.12.2015 il tasso legale è dello 0,5%, mentre dall’1.1.2016 il tasso è dello 0,2%).

    Come evidenziato nelle istruzioni alla compilazione, in caso di ravvedimento va eventualmente indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

    Il versamento dell’IMU può avvenire anche mediante bollettino postale, e le modalità di compilazione non differiscono di molto rispetto al modello F24 (art. 13 co. 12 del DL 201/2011).

    Le stesse disposizioni di pagamento valgono per la TASI (art. 1 co. 688 della L. 147/2013), i cui codici tributo sono stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2014 n. 46.

     

     

     

     

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