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Ravvedimento anche dopo il P.V.C.

  • di Luigi Mondardini

    Oggi il ravvedimento è possibile anche dopo la notifica di un processo verbale di constatazione.

    La legge di stabilità 2015 ha soppresso dal 1° gennaio 2016  l’istituto dell’adesione al p.v.c..
     
     
    Si ricorda che il processo verbale di constatazione rappresentava l’atto conclusivo dell’attività di controllo in vista dell’atto di accertamento.
     
    Il soggetto verificato poteva poi definire la pretesa erariale direttamente sulla base del processo verbale stesso ,  accettando peraltro   la definizione sull’intero contenuto dell’atto.
     
    Dunque fino a tutto il 31 dicembre 2015, entro i 30 giorni successivi alla consegna del verbale, il contribuente aveva la possibilità di aderire al contenuto integrale dell’atto, ai sensi dell’art. 5-bis del D.Lgs n. 218/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo edittale.
     
    L’istituto della definizione del processo verbale di constatazione è stato  sostituito dall’odierna possibilità per il contribuente di regolarizzare mediante ravvedimento gli errori e le omissioni formalizzate nel medesimo p.v.c. redatto a conclusione di un’attività ispettiva, concernente tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
     
    In particolare: 
     
    - la sanzione è ridotta ad un quinto del minimo ( anziché 1/6) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (salvo non si tratti di contestazioni relative agli obblighi di certificazione dei corrispettivi previsti per il commercio al dettaglio ed attività assimilate). 
     
    A differenza dell’adesione al p.v.c. che doveva necessariamente riguardare l’intero contenuto del processo verbale, il ravvedimento può essere prestato anche solo per talune delle violazioni inserite nel p.v.c.
     
    Il contribuente può riservarsi , per la parte restante, altre strade quali l’acquiescenza, la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, o l’impugnazione in sede giudiziale.
     
    Va precisato che il ravvedimento mediante la  presentazione di una dichiarazione integrativa comporta lo spostamento dei termini di decadenza dell’azione accertatrice.
     

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