La Circolare 13/E l’Agenzia delle Entrate precisa le istruzioni in merito.
Sono ammessi al beneficio della rateazione i contribuenti che nei trentasei mesi antecedenti il 15 ottobre 2015, sono decaduti da precedenti piani di dilazione.
Sono rateazioni che possono essere state concesse in seguito :
- all’adesione ad avvisi di accertamento
- a processi verbali di constatazione
- all’invito a comparire
- o hanno espresso acquiescenza all’atto di accertamento.
Per essere riammessi al beneficio della rateazione non è necessario compilare alcun modulo né istanza.
Occorre inviare entro 10 giorni successivi al pagamento, da perfezionarsi entro il 31 maggio, la ricevuta dello stesso. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata.
Occorre compilare il Modello F24 utilizzando i medesimi codici tributo adoperati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.
Il mancato invio di tale documento entro tale data ( ove il pagamento sia stato comunque effettuato entro il termine), non pregiudica la validità della procedura.
Tuttavia non si perfeziona la stessa in quanto l’ufficio competente potrà procedere alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ed elaborare un nuovo piano di ammortamento, ma solo a seguito del ricevimento della quietanza di pagamento.
La circolare precisa che:
- la rata da versare per essere riammessi alla nuova dilazione, deve essere la “prima delle rate scadute”.
Si tratta della rata dell’originario piano di rateazione il cui omesso/carente versamento ha determinato la decadenza dalla rateazione. In pratica la rata, diversa dalla prima, per la quale non risulta effettuato il versamento alla scadenza ordinaria e neppure entro il termine di pagamento della rata successiva.
Il contribuente può essere riammesso alla rateazione se effettua il versamento della suddetta rata entro il 31 maggio 2016.
Si ricorda che in materia di rateazione dell’accertamento con adesione è stato esteso il numero massimo di rate , per importi superiori a € 50.000,00.
Ora , in virtù del D.Lgs. 159/2015, la dilazione può essere effettuata in 16 rate trimestrali, rispetto alle 12 rate della precedente disciplina.
Resta peraltro invariato il numero di rate trimestrali, fissato in 8 rate, ove le somme dovute siano d’importo inferiore a € 50.000,00.