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Rateazione : riammissione con esclusioni

  • di Luigi Mondardini

    La Circolare 41/E l’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti.

    In base alla Legge 160/2016 i contribuenti decaduti dai piani di rateazione in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 ,nelle  ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione degli stessi, possono ottenere un nuovo piano.

    Il nuovo piano viene concesso senza necessità che le rate eventualmente scadute vengano  saldate. 

    E’ sufficiente la semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro il 20 ottobre.

    La casistica per cui è possibile riattivare la rateazione include:

    -         i contribuenti che hanno definito le somme dovute mediante adesione all’accertamento,  al processo verbale di constatazione ,  all’invito a comparire ,  oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento.

    Avendo optato per il pagamento in forma rateale, sono poi  decaduti dal piano di rateazione in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento.

    Sono peraltro  esclusi  altri  istituti deflattivi del contenzioso; si tratta di :

    -         conciliazione e accordi di mediazione.

    Peraltro, in tema di reclamo mediazione, l’articolo 17-bis del D.Lgs. 546/97 stabilisce che per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    Analogamente per la conciliazione giudiziale,  la cui normativa di riferimento circa l’inadempimento nel versamento delle somme dovute richiama anche allo stesso Decreto Legislativo 218/97.

    L’Agenzia delle Entrate con la circolare in commento tuttavia delimita  il campo di applicazione della nuova  possibilità di rateazione.

     

     

     

     

     

     

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