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Questione IRAP per il medico con più studi

  • di Luigi Mondardini

    Spesso all’attività in convenzione se ne affianca una seconda in forma privata.

    Tale situazione va confrontata rispetto all’eventuale soggezione all’IRAP.

    Tenuto conto anche delle recenti pronunce della Cassazione, ad oggi si può affermare che il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente:

    - sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

    - utilizzi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione (cfr. sentenza delle Sezioni Unite n. 9451/2016).

    In particolare non assumono rilevanza , per la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione:

    -          l’avvalersi in modo non occasionale di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive;

    -          la proprietà e l’utilizzo di un immobile ; l’impiego di beni strumentali, anche se di valore consistente, non configura una autonoma organizzazione quando il capitale investito non costituisce un fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dall’attività intellettuale del professionista.

    Tenuto conto di quanto suindicato,  in assenza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e di collaboratori con mansioni di livello più elevato rispetto a quelle di segreteria o a quelle meramente esecutive, un medico non è soggetto ad Irap indipendentemente dal fatto che svolga la sua attività solo in convenzione con il SSN, solo in forma privata o in parte in convenzione e in parte in forma privata.

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2967 del 10.02.14, ha affermato che per un medico di base del SSN l’utilizzazione di due studi non comporta la sussistenza di una autonoma organizzazione, in quanto “costituisce soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio della attività professionale autonoma”.

    In definitiva  non è soggetto ad Irap il medico che svolge sia attività in convenzione con il SSN che attività in forma privata, in studi diversi  e anche qualora si avvalga di un collaboratore con mansioni di segreteria.

     

     

     

     

     

     

     

     

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