Occorre valutare caso per caso.
Per le società di capitali ( come le persone fisiche, le società di persone e le associazioni ex art. 5 del TUIR) la scadenza delle imposte è fissata in via generale al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione.
Il termine suindicato scatta solo nell’ipotesi in cui il bilancio sia approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ( 30 aprile).
Se il bilancio di esercizio non è approvato nei predetti termini, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello di approvazione. Se, infine, l’approvazione interviene successivamente al termine differito dalla Legge, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo rispetto a quello di scadenza del termine lungo.
Le scadenze per l’anno in corso.
- la scadenza del 20 agosto
L’art. 106 del DL n. 18 del 2020 dispone che "in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Pertanto per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2020, ove il bilancio non venisse approvato entro il termine del 30 aprile 2021, occorre partire dal 30 giugno per il corretto calcolo delle imposte.
Pertanto per i bilanci approvati nel mese di maggio , i versamenti scadranno il 30 giugno; per quelli approvati a giugno o oltre scadranno il 2 agosto 2021 (in quanto il 31 luglio cade di sabato).
Quindi una società che abbia approvato il bilancio il 30 giugno 2021 potrà decidere di versare la prima rata al 2 agosto , differita automaticamente al 20 agosto.
- la scadenza del 15 settembre
Per i soggetti tenuti all’applicazione degli ISA è poi prevista la traslazione dei versamenti senza maggiorazione alcuna al 15 settembre, scattando il periodo di sospensione che vuole scadenti al 15 settembre tutte le rate dovute nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021.