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QUADRO RW : indicazione degli immobili e altri investimenti

  • di Luigi Mondardini

    In caso di immobili all’estero,obbligo di compilazione del quadro RW.

    Il quadro RW deve essere compilato  oltre che per gli  obblighi di monitoraggio anche ai fini della  liquidazione delle imposte patrimoniali IVIE ed IVAFE. 
     
    Sono tenuti alla compilazione del quadro RW le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti equiparati che detengono investimenti all’estero, a titolo di proprietà, usufrutto, nuda proprietà o altro.
     
    Sono esclusi dalla disciplina :
     
    - le Società di capitali, Enti commerciali, Società in nome collettivo, Società in accomandita semplice ed Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR.
     
     
    - alcune categorie di lavoratori che nel 2017 hanno svolto la propria attività all’estero per almeno 183 giorni ( persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale o che  lavorano  presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia).  
     
     
    - I  soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. 
     
     
    Cosa indicare nel quadro RW?  Gli  investimenti e le attività di natura finanziaria detenute dai contribuenti all’estero.
     
    Rientrano in tali categorie ad esempio: immobili o altri diritti reali; oggetti preziosi; opere d’arte; imbarcazioni; beni mobili registrati; partecipazioni; obbligazioni; altri titoli; valute;depositi e conti correnti.
     
    Per la determinazione del valore da indicare vanno seguiti criteri diversi.
     
    In particolare: 
     
    1) per gli immobili esteri, criteri di valorizzazione IVIE. Si parte dal costo di acquisto; in mancanza di tale valore, viene indicato il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. 
    Nel caso di immobile costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. 
     
    In caso di immobile acquisito per successione o donazione: il valore è quello indicato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato, ovvero in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri che abbiano tali finalità. 
    Si tenga presente che, per gli immobili situati nell’UE e nello SEE esiste una specifica modalità di determinazione del valore da indicare ai fini del Quadro RW. Il valore da utilizzare è quello catastale determinato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento d’imposte di natura patrimoniale o reddituale. In mancanza di tale valore, sarà necessario assumere il costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto. Infine, qualora non sia possibile avere tale dato sarà necessario assumere il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. 
     
    2) Per le attività finanziarie, si assume il criterio di valorizzazione IVAFE: il  valore da prendere in considerazione per la compilazione del quadro RW è prima di tutto il valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui i prodotti finanziari sono detenuti, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell’impresa di assicurazione estera. Per le azioni, le obbligazioni e gli altri titoli o strumenti negoziati in mercati regolamentati si deve fare riferimento al valore puntuale di quotazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione.  
     
    Per le azioni, obbligazioni e gli altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione si deve fare riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. 
    In mancanza sia del valore nominale sia del valore di rimborso la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
     
    Relativamente ai conti correnti e libretti di risparmio occorre  indicare la consistenza media del conto corrente o libretto di risparmio e non il valore finale dello stesso. 
     
    3) altre attività patrimoniali: si assume il costo d’acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria, ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso). 
     
    Gli importi che sono in valuta estera devono essere convertiti in Euro.
     
     
     

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