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Pubblicità e ricerca: novità in bilancio

  • di Luigi Mondardini

    Non sempre risultano iscrivibili nell’attivo patrimoniale.

    Il principio contabile OIC 24  tratta del  corretto trattamento contabile dei costi di pubblicità già iscritti in bilancio al 31.12.2015. 
     
    I costi in oggetto possono essere riclassificati ed accolti nella voce B11 “Costi di impianto e di ampliamento”, se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, appunto, dei costi di impianto e di ampliamento.
     
    Ove non soddisfino  i requisiti per poter essere riclassificati tra i costi di impianto e di ampliamento,  dovranno essere rilevati retroattivamente ai sensi del principio contabile OIC 29.
     
    I costi di impianto e di ampliamento, comprendono una serie di oneri.
     
    - i costi relativi alla costituzione della società ; 
    - costi di “start-up”, cioè quelli necessari per  rendere operativa la struttura aziendale, oppure  per avviare un nuovo ramo d’azienda; 
    - costi di ampliamento della società, ovvero i costi sostenuti per l’espansione straordinaria dell’attività; 
    - costi di addestramento e qualificazione del personale, se sostenuti in relazione all’avviamento di una nuova attività o di una nuova società.
     
    Quando è possibile riclassificare i costi di pubblicità  tra i costi di impianto e di ampliamento occorre effettuare un giro conto; altrimenti  devono essere eliminati retroattivamente dall’attivo patrimoniale.
     
    In tal caso gli effetti vanno imputati  al saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio,  utilizzando  le riserve disponibili, e, in mancanza di queste ultime, procedendo ad effettuare un versamento da parte dei soci .
     
    Per quanto riguarda i costi di ricerca , il principio contabile OIC 24 distingue tra costi di ricerca di base e costi di sviluppo.
     
    I primi , sostenuti per un’indagine pianificata dall’impresa per conseguire nuove conoscenze e scoperte,  non possono essere iscritti nell’attivo patrimoniale e costituiscono costi di competenza dell’esercizio; gli importi iscritti nell’attivo patrimoniale, che non configurano costi di sviluppo capitalizzabili nel rispetto delle nuove disposizioni, devono essere eliminati retroattivamente dall’attivo patrimoniale.
     
    Viceversa i costi di sviluppo   possono essere iscritti nell’attivo patrimoniale . I  costi di ricerca continuano ad essere iscritti nella voce BI2 “Costi di sviluppo” se soddisfano i criteri per l’iscrizione nell’attivo patrimoniale attualmente previsti dal principio contabile OIC 24.
     
     

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