Risoluzione 64/E del 28 giugno 2019.
L’Agenzia finalmente fornisce gli attesi chiarimenti che prevedono lo slittamento del termine di versamento delle imposte dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per i soggetti ISA.
L’Agenzia precisa che la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente, esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA; inoltre dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
In altri termini:
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se l’attività esercitata rientra in quelle per le quali è stato approvato l’ISA;
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indipendentemente dal regime contabile adottato ;
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i versamenti potranno essere effettuati entro il 30 settembre 2019, in assenza di maggiorazioni, e ciò vale anche se l’ISA, di fatto, non è applicabile o - come nel caso di minimi e forfettari - non sia nemmeno da compilare.
Quanto sopra con la sola esclusione dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569, che dovranno invece rispettare la scadenza ordinaria.
In conseguenza di quanto sopra il numero possibile di rate scende significativamente ; saremo di fronte ad una “maxi rata” al 30 settembre, circostanza questa che potrebbe mettere in difficoltà i contribuenti.