Nessuna rilevanza accertativa ai prelevamenti bancari.
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 2), secondo periodo del DPR 600/1973, l’Ufficio può procedere all’accertamento nei confronti dei contribuenti sulla base dei prelevamenti e versamenti riscontrati sui conti correnti, sempreché questi non ne forniscano adeguata giustificazione.
La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 228/2014, ha stabilito che il lavoratore autonomo, rispetto all’imprenditore, mantiene una specificità che conduce a ritenere arbitraria l’omogeneità di trattamento prevista dall’art. 32 in relazione alla presunzione relativa ai prelevamenti.
La Consulta ha stabilito che la presunzione che assiste i prelevamenti non può trovare applicazione verso i soggetti produttori di reddito di lavoro autonomo.
Infine, con il DL 193/2016 è stata limitata l’operatività delle presunzioni legali derivanti dai prelevamenti bancari non giustificati dei soggetti produttori di reddito d’impresa, con l’introduzione di un limite di 1.000 euro giornalieri, e comunque di 5.000 euro mensili, al di sotto del quale la presunzione non può operare.
Pertanto per i produttori di reddito d’impresa la presunzione sui prelevamenti trova applicazione soltanto extra soglia (1.000/5.000 euro).
Viceversa la Cassazione, con una pluralità di pronunciamenti , l’ultimo dei quali con la pronuncia n. 8266/2018, ha stabilito che:
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la presunzione legale secondo cui i prelevamenti bancari sono considerati ricavi può essere utilizzata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, nei confronti dei soli imprenditori, non anche dei lavoratori autonomi.
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Le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia solo dimostrando che ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine.
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Con riferimento ai versamenti, in particolare, la presunzione posta a favore dell’Erario, tenuto conto della fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza per le presunzioni semplici ed è superabile da prova contraria fornita dal contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili.