Art. 54 Tuir: la deducibilità del leasing immobiliare.
La norma distingue un trattamento differenziato degli immobili a seconda della data di acquisizione, ovvero di sottoscrizione del contratto di leasing.
Come è noto per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) sino al 14.06.1990 sono deducibili tanto gli ammortamenti quanto i canoni di leasing maturati. Viceversa per quelli acquistati (o contratti sottoscritti) dal 15.06.1990 al 31.12.2006, non vi è diritto a dedurre né ammortamenti né canoni di leasing.
Successivamente per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) dal 2007 al 2009, ritorna la deducibilità sia degli ammortamenti quanto dei canoni di leasing , con durata del contratto da un minimo di 8 a un massimo di 15 anni. Per gli immobili acquistati (o contratti sottoscritti) dal 2010 è stabilito nuovamente il divieto di dedurre ammortamenti e canoni.
Infine si arriva al 2014: in caso di leasing la deduzione non è più condizionata alla durata del contratto, essendo solo previsto che sono ammessi in deduzione per un periodo non inferiore a 12 anni.
In sostanza:
- per i contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014 è data la possibilità di portare in deduzione i canoni ( per i contratti stipulati a partire dal 2010 e fino al 31 dicembre 2013, non è ammessa alcuna deduzione) .
Occorre precisare che le istruzioni per la compilazione il modello redditi 2018 pur non negandosi esplicitamente la deduzione delle quote di ammortamento per gli immobili acquistati dal 2014, nei punti in cui vengono trattati i costi immobiliari ( al rigo RE10) tralasciano di menzionare gli ammortamenti.
Ciò fa ritenere che il trattamento favorevole previsto nell’ipotesi di leasing immobiliare per il professionista, non sia viceversa esteso anche agli immobili in proprietà .