Arriva il decreto interministeriale.
Il provvedimento definisce i requisiti di accesso e le modalità di erogazione dell’indennità Covid-19 a favore dei professionisti iscritti a cassa di previdenza con riferimento esclusivamente all’indennità relativa al mese di aprile.
Si conferma anche per aprile 2020 la misura di 600 euro per coloro che già hanno consolidato il diritto alla percezione dell’indennità di marzo, automaticamente, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.
Tre le motivazioni che potrebbero consentire di accedere all’indennità non riconosciuta per marzo:
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l’avvenuta cessazione della partita IVA entro il 30 aprile 2020;
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l’essere professionista iscritto a cassa a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 23 febbraio 2020;
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la differente formulazione della soglia reddituale che ora fa riferimento ai soli redditi professionali mentre, ai sensi del Decreto 28 marzo 2020, per quanto riguarda l’indennità di marzo era stabilita avendo riguardo alla totalità dei redditi posseduti.
Si ricorda che per poter accedere all’indennità stessa il professionista non deve essere titolare di pensione diretta né titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre non deve essere beneficiario di alcuna delle misure stabilite per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e precisamente di trattamento di integrazione salariale, né di alcuna indennità “600 euro” (ex D.L. 18/2020; DM 30 aprile 2020; DL 34/2020). Non deve beneficiare di reddito di cittadinanza e non deve beneficiare di reddito di emergenza.
Rientrano tra i beneficiari dell’indennità per il mese di aprile 2020:
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professionisti già beneficiari per il mese di marzo;
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professionisti con reddito professionale nell’anno 2018 non superiore a 35.000 euro che dichiarino di aver subito una limitazione alla propria attività in conseguenza dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19 (verifica reddituale non richiesta);
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professionisti con reddito professionale nell’anno 2018 non superiore a 50.000 euro che abbiano cessato l’attività tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020;
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professionisti con reddito professionale nell’anno 2018 non superiore a 50.000 euro che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività;
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professionisti iscritti alla cassa di previdenza dal 1° gennaio 2019 e fino al 23 febbraio 2020 che dichiarino di non aver prodotto redditi professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente.
Coloro che non avessero ottenuto l’indennità per il mese di marzo, dovranno presentare istanza alla propria cassa di previdenza.
Le domande saranno presentabili a partire dall’8 giugno e dovranno essere portate a termine entro l’8 luglio.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena nullità:
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copia del documento di identità in corso di validità
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copia del codice fiscale
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dovranno essere indicate le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’indennità
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dovrà essere autocertificato il possesso dei requisiti di accesso e l’assenza di cause ostative.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile dei professionisti beneficiari.
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