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Prime indicazioni per le “compensazioni orizzontali”

  • di Luigi Mondardini

    Alla luce delle nuove limitazioni.

    Le indicazioni sono state contenute nella Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019.

    L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come il legislatore abbia esteso alle imposte sui redditi e ai crediti IRAP, la medesima disciplina già in vigore ai fini Iva.

    In particolare:

    • I contribuenti che intendono fruire della compensazione orizzontale dei predetti crediti, per un importo superiore a 5.000 euro, dovranno presentare preventivamente la dichiarazione fiscale da cui emerge il credito stesso.
    • La compensazione potrà essere effettuata successivamente, con decorrenza dal decimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica del modello.
    • Invece, per i crediti di importo non superiore alla predetta soglia, la disciplina non è mutata. La compensazione potrà essere effettuata liberamente dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è maturato il credito esposto nella dichiarazione.

    La nuova disposizione, riguarda le imposte sui redditi e le addizionali, le imposte sostitutive, ’Irap oltre all’IVA.

    Se la compensazione è di tipo verticale, anche di importo superiore a 5.000 Euro,  trattandosi di una compensazione “verticale”, cioè tra un credito fiscale ed un debito avente la medesima natura, non sarà necessaria la presentazione preventiva della dichiarazione da cui emerge il predetto credito.

    Le nuove disposizioni si applicano “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”.

    A tal proposito la risoluzione in commento ha precisato che i crediti del periodo d’imposta 2018, possono essere compensati secondo le “vecchie” regole, quindi senza l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione.

    L’operazione potrà essere effettuata fino al termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.

    In pratica la compensazione potrà essere effettuata secondo la vecchia disciplina, e per i crediti di imposta relativi al 2018, fino al 30 novembre 2020.


     

     

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