La “prima casa” prevede l’applicazione di imposte agevolate.
Si tratta in particolare:
- del’IVA agevolata del 4% per l’acquisto della prima casa, disposta dal punto 21, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R., in luogo delle aliquote del 10% e del 22%;
- dell’imposta di registro per l’acquisto della ‘prima casa’ nella misura del 2%, in luogo dell’aliquota del 9% (atti soggetti a imposta proporzionale di registro).
Ai fini della possibilità di avvalersi dell’agevolazione devono essere rispettati alcuni requisiti:
a) requisiti soggettivi, dettati, sia per gli atti soggetti ad IVA che per gli atti soggetti a imposta proporzionale di registro, dalla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986;
b) requisiti oggettivi : non deve trattarsi d’immobili di lusso ( categoria catastali A1, A8, A9.
Per quanto riguarda la prima categoria dei requisiti soggettivi, si richiede:
- ubicazione dell’immobile: deve essere ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano.
La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
- titolarità di altra casa: nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.
- precedente acquisto prima casa: ove l’acquirente detenga un immobile acquisIto con l’abitazione prima casa, deve provvedere alla sua cessione entro un anno dalla data di stipula dell’atto con il quale viene acquistato il “nuovo” immobile (come da modifica della Legge n°208 del 2015);
- la casa acquistata con il beneficio fiscale non deve essere ceduta per almeno un quinquienno; nel caso ciò avvenga, (cessione prima del decorso del quinquennio) , entro un anno sia acquistata altra prima casa.
La recente Legge di Stabilità 2016, ha permesso di includere tra coloro che possono beneficiare dell’agevolazione prima casa anche chi possiede alla data di acquisto del nuovo immobile, un’ulteriore casa acquistata con le suddette agevolazioni, a patto che quest’ultima sia alienata entro un anno.
Tale condizione peraltro non si estende a chi possiede già un’altra abitazione acquistata senza fruire delle agevolazioni prima casa.
Lo chiarisce l’Amministrazione Finanziaria nella Circolare 27/ precisando che
l’acquisto di un’abitazione sita in un Comune nel quale l’acquirente è già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la ‘prima casa’, non permette all’acquirente di beneficiare delle agevolazioni sopra elencate anche qualora si impegnasse a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l’immobile già posseduto.