Il Fisco può accertare maggiori ricavi sulla base dei versamenti e dei prelevamenti non giustificati.
Se la movimentazione bancaria non trova riscontro nelle scritture contabili o comunque non è oggetto di prova contraria, scatta la presunzione che trasforma il versamento/prelievo non giustificato in ricavo oppure operazione non imponibile .
Con la L. 311/2004 la presunzione sui prelievi non giustificati operava anche per i possessori di reddito di lavoro autonomo.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 228 del 2014, ha dichiarato incostituzionale la norma in quanto la presunzione “prelievo non giustificato uguale compenso non dichiarato” non regge per i possessori di reddito di lavoro autonomo. Dopo tale sentenza per i possessori di reddito di lavoro autonomo non sussiste più alcuna presunzione derivante dai prelievi.
Rimaneva quella sui versamenti non giustificati, per tutte le categorie reddituali .
La Cassazione addirittura con la sentenza n. 16440 del 2016, si è spinta ad affermare che non esiste più la presunzione, per gli autonomi, nemmeno per i versamenti.
Ora interviene il legislatore in sede di conversione del DL 193/2016, agendo sul solo DPR 600/73, e non anche sul DPR 633/72.
Non si interviene sull’effetto presuntivo derivante dai versamenti non giustificati, che rimane sia per i possessori di reddito di impresa sia per gli autonomi.
Sui prelievi, si introduce un limite di 1.000 Euro giornalieri, e comunque di 5.000 euro mensili al di sotto del quale la presunzione non può operare.
Si tratta di una modifica favorevole per varie categorie di contribuenti
Ora per tutti, i prelievi non hanno alcun valore se non superano i limiti quantitativi indicati.
Viceversa nulla cambia per i versamenti , che, a prescindere dall’importo, continuano a trasformarsi in ricavi o compensi non dichiarati se non sono giustificati.