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Perdita di esercizio: destinazione

  • di Luigi Mondardini

    Le delibere.

    Al manifestarsi di una perdita la stessa può essere riportata all’esercizio successivo ovvero può richiedere alcuni interventi “di copertura” da parte degli amministratori.

    È, infatti, necessario verificare se la perdita abbia comportato o meno la riduzione del capitale sociale in misura superiore o meno a 1/3 dello stesso.

    In  caso di perdita non superiore a 1/3, non  è richiesto alcun adempimento in capo agli amministratori e quindi in sede di approvazione del bilancio può essere disposto:

    - il riporto a nuovo della perdita nell’esercizio successivo;

    - la copertura della perdita mediante l’utilizzo di riserve.

    È comunque possibile  prevedere la copertura della perdita mediante specifici versamenti da parte dei soci.

    In caso di misura superiore a 1/3 , se il capitale sociale risulta comunque superiore al minimo legale , gli  amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.

    I soci possono:

    - non prendere provvedimenti riportando la perdita a nuovo, se ritengono che derivi da una momentanea situazione di crisi e ne sia previsto il riassorbimento;

    -  deliberare la riduzione del capitale sociale (facoltativa).

    Tra gli “opportuni provvedimenti” assunti per consentire la copertura della perdita, possono essere, tra l’altro, fatti rientrare gli apporti spontanei dei soci (versamenti a fondo perduto), nonché la rinuncia, da parte dei soci, ai crediti vantati nei confronti della società (ad esempio, per precedenti finanziamenti concessi alla società).

    Si rammenta che detta rinuncia comporta l’imputazione a patrimonio netto (riserva di capitale) dell’ammontare del credito e pertanto senza transitare a Conto economico.

    Se viceversa il  capitale sociale si riduce sotto il minimo legale, gli  amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale ad un ammontare non inferiore al minimo.

    L’assemblea può deliberare, in alternativa alla ricostituzione del capitale sociale, la trasformazione /scioglimento della società.

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