Introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 2435-ter cod. civ.
Secondo la disposizione appena introdotta, possono essere definite “micro-imprese” le imprese che, nel primo esercizio o successivamente, non superano due dei seguenti tre limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- ricavi: 350.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
In presenza di tali condizioni ,le società possono godere di alcune semplificazioni potendo limitarsi alla compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale.
In pratica non sono più richiesti:
- il rendiconto finanziario , che peraltro diventa invece obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma non abbreviata;
- la Nota integrativa, a patto però che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni sugli impegni, garanzie e passività potenziali, nonché l’ammontare dei compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci;
- la Relazione sulla gestione, se è indicato il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie che delle azioni o quote di società controllanti possedute, alienate o acquistate dalla società nel corso dell’esercizio.
Nessuna semplificazione per le procedure di deposito del bilancio: anche le micro-imprese dovranno depositare il bilancio presso il Registro delle imprese, entro il termine di 30 giorni dalla delibera dell’assemblea che approva il bilancio e pagando gli stessi diritti di segreteria e di bollo previsti per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.
In merito al momento dal quale la micro-impresa può avvalersi delle semplificazioni suindicate, in assenza di un chiarimento definitivo sul punto, si ritiene che , se la società non ha superato i previsti limiti nell’esercizio n e n+1, potrà redigere il bilancio per le micro-imprese solo nell’esercizio n+2, non potendo fruire del beneficio sin dal bilancio al 31.12.n+1.