>

Per le imprese semplificate , nuovi regimi con sorprese

  • di Luigi Mondardini

    Novità che possono appesantire gli adempimenti amministrativi.

    Nuovo regime di contabilità semplificata applicabile dalle imprese minori dal 1° gennaio 2017.
     
    In realtà sono tre i sistemi di determinazione del reddito a disposizione:
     
    - reddito mediante il criterio di cassa 
    - il criterio delle registrazioni 
    - il regime di contabilità ordinaria (per opzione). 
     
    Le imprese individuali e le società di persone, esercenti imprese di servizi con ricavi non superiori a 400mila euro o a 700mila euro, se imprese aventi per oggetto altre attività, passeranno  dal 2017 dal criterio di competenza al criterio di cassa.
     
    Si tratta in realtà di un criterio “ misto” cassa – competenza , ed è il regime naturale a cui cioè si accede in presenza dei limiti di fatturato previsti.
     
    E’ comunque possibile avvalersi del criterio basato sulle “ registrazioni” : in  questo caso  si presume che la data di registrazione dei documenti coincide con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. 
     
    Per le imprese minori, resta in ogni caso la possibilità di optare per il regime di contabilità  ordinaria , applicando il criterio di competenza.
     
    Nel primo anno di applicazione del nuovo regime di cassa o delle registrazioni , è prevista peraltro la deduzione integrale delle rimanenze finali.
     
    In effetti il reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni relative alle imprese minori in regime di contabilità semplificata è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza. 
     
    Ciò avrà come conseguenza , in molti casi, una chiusura in perdita per l’anno 2017, che, per legge, non potrà essere riportata; pertanto si potrà verificare  un rilevante risultato negativo nel primo anno di “passaggio” dal criterio di competenza a quello misto, di cassa e competenza e un incremento dei   redditi d’impresa negli anni successivi.
     
    Ad esempio:
     
    - rimanenze finali 2016 , Euro 100.000
    - Ricavi 2017 Euro 200.000, costi 2017 Euro 150.000, differenza Euro 50.000
     
    A fronte di un reddito di 50mila euro, l’impresa  dovrà dedurre l’importo delle rimanenze esistenti al 31 dicembre 2016 per l’intero importo di 100mila euro e  anziché dichiarare il reddito di 50mila euro, dichiarerà una perdita di 50.000 Euro, che non potrà essere portata in diminuzione negli anni successivi.
     
    Ma attenzione, ci saranno conseguenze anche nel 2018, in relazione alla quota di rimanenze 2017 che saranno state vendute nel 2018 con un innalzamento dei ricavi e ovviamente un aggravio significativo di imposte.
     
    In sostanza , a  causa delle rilevanti rimanenze finali esistenti nel  primo anno di passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa  o misto (cassa/competenza) il mancato riporto delle perdite determinerà  una rilevante perdita nel 2017 (anziché il reddito di competenza spettante) , a cui seguirà un reddito viceversa più elevato nel secondo anno (2018) al posto di un valore più contenuto.
     
     
    Si tratta di un meccanismo fortemente penalizzante per le imprese. Occorre un chiarimento e soprattutto che si intervga per correggere un norma del tutto inaccettabile.
     

Ti potrebbe anche interessare:

    Novità flash

    venerdì 08 aprile 2022 ISTAT Febbraio 2022martedì 19 gennaio 2021 ISTAT :Indice del mese di DICEMBRE 2020martedì 19 maggio 2020 ISTAT aprile 2020domenica 15 marzo 2020 Proroga dei versamenti del 16 marzoVai all'archivio

    Quesito del giorno

    venerdì 08 aprile 2022 Locazioni stipulate dai giovani: detrazioni
    venerdì 08 aprile 2022 Detrazione Edilizia: la cessione a terzi
    lunedì 04 aprile 2022 Fattura elettronica: le sanzioni
    lunedì 04 aprile 2022 Bonus verde: proroga
    domenica 03 aprile 2022 Bonus facciate: proroga
    Vai all'archivio

    Link