Lo prevede la legge n. 123/2017 di conversione del DL 91/2017.
Esteso il termine ultimo per l’effettuazione degli investimenti ammissibili all’iper-ammortamento.
In seguito alla conversione del DL 91/2017 per effetto della legge 3 agosto 2017 n. 123 ( in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto) viene riconosciuta la proroga al 30 settembre 2018 ( anziché il 31 luglio 2018).
La maggiorazione del 150% del costo di acquisizione si applica “….. agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 , a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.
Pertanto per beneficiare della maggiorazione anche con riferimento agli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2018-30 settembre 2018, entro il 31 dicembre 2017 devono verificarsi entrambe le seguenti condizioni:
- il relativo ordine deve risultare accettato dal venditore;
- deve essere avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
L’estensione del termine al 30 settembre 2018 riguarda soltanto l’iper-ammortamento e non anche il super-ammortamento, per il quale resta invece ferma la data del 30 giugno 2018.