L’Agenzia delle Entrate evita la duplicazione delle informazioni.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione dei dati delle fatture prevista per il 28 settembre 2017 i medici (e gli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014) per i dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera sanitaria (TS).
L’agevolazione riguarda i dati delle fatture che devono essere trasmessi al Sistema TS da parte :
- di iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
- delle farmacie pubbliche e private
- delle ASL, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dei policlinici universitari, dei presìdi di specialistica ambulatoriale, delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, degli altri presìdi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, delle strutture sanitarie autorizzate anche se non accreditate.
Resta fermo l’obbligo di trasmettere i dati riferiti alle fatture passive, oltre che quelli riferiti alle fatture attive che non costituiranno oggetto di trasmissione al Sistema TS per il 2017.
L’esclusione si affianca a quella già prevista per gli altri soggetti che trasmettono i dati al Sistema TS : parafarmacie, psicologi, veterinari, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica, ottici.
In ogni caso, anche se le comunicazioni dovessero ricomprendere i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria, l’Agenzia delle Entrate acquisirà i dati in oggetto evitando la duplicazione delle informazioni.
I soggetti del settore sanitario sono, comunque, esonerati dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo effettui esclusivamente operazioni esenti, in assenza di acquisti in reverse charge con insorgenza del debito d’imposta.