Il nuovo regime con aliquota IRES 15%.
L’agevolazione in esame è applicabile dal 2019 (per tale anno rileva la destinazione dell’utile 2018 effettuata nel 2019 in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018).
La Finanziaria 2019 ha soppresso l’ACE, con effetto dall’1.1.2019. È comunque previsto che l’eccedenza ACE 2018 potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d’imposta successivi ovvero trasformata in credito d’imposta ai fini IRAP.
Nel “Decreto Crescita” è prevista l’applicazione di un’aliquota IRES ridotta al reddito d’impresa fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, nei limiti dell’incremento del patrimonio netto.
L’agevolazione in esame è riconosciuta a favore di società di capitali, enti commerciali / non commerciali, società ed enti non residenti, di imprenditori individuali / snc / sas in contabilità ordinaria.
Viceversa l’agevolazione non è più applicabile alle imprese in contabilità semplificata.
L’agevolazione in esame è ora legata al mantenimento degli utili nell’impresa: in particolare, a decorrere dal 2019, il reddito d’impresa può essere assoggettato ad un’aliquota IRES ridotta:
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fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve, diverse da quelle non disponibili;
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nei limiti dell’incremento del patrimonio netto.
A regime (dal 2023) è prevista una riduzione di 4 punti percentuali dell’aliquota IRES .
In via transitoria (dal 2019 al 2022) è stata introdotta una riduzione graduale dell’aliquota così determinata:
anno
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ires
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Riduzione
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2019
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22,5%
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- 1,5%
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2020
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21,5%
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- 2,5%
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2021
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21%
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-3 %
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2022
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20,5
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-3,5%
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Per i soggetti IRPEF l’agevolazione dovrebbe consistere nella riduzione dell’aliquota IRPEF più elevata.
Come sopra accennato, ai fini in esame, rilevano gli utili (a decorrere da quelli realizzati dal 2018) accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.
Di conseguenza, l’utile 2018 accantonato nel 2019 a riserve disponibili, concorre ad agevolare il reddito 2019 dichiarato nel mod. REDDITI 2020.
Si considerano non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.
L’utile agevolabile va assunto nei limiti dell’incremento del patrimonio netto determinato dalla differenza tra:
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il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento senza considerare il risultato del medesimo esercizio (utile / perdita); al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti (ciò al fine di evitare che il beneficio sia applicato più volte all’utile che ha già fruito dell’agevolazione in periodi d’imposta precedenti);
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il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, senza considerare il risultato (utile / perdita) del medesimo esercizio.
Di conseguenza, per il 2019 è possibile beneficiare dell’agevolazione per l’utile accantonato (a riserve disponibili), in presenza di un reddito 2019, nella misura massima dell’incremento di patrimonio netto rispetto 2019 rispetto al 2018.