Prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 74/2000, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o dell'IVA ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 200.000 euro si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Per l'integrazione della fattispecie devono sussistere le seguenti condizioni:
- la condotta del contribuente , che deve rendere più difficile l'aggressione nell'ipotesi di futura azione esecutiva del fisco, a prescindere quindi dal concreto verificarsi del danno in capo all'erario;
- la conoscenza in capo al contribuente di un'attività di controllo da parte dell'Amministrazione. Se così non fosse infatti si verificherebbe il reato in presenza di qualsivoglia atto, ritenuto "a posteriori" simulato (o fraudolento), cui poi segua un inadempimento fiscale;
- la sottrazione caratterizzata per la natura simulata dell'alienazione o per la natura fraudolenta degli atti compiuti sui propri o sugli altrui beni. Diversamente, infatti, verrebbe sanzionata, in contrasto con il diritto di proprietà costituzionalmente garantito, ogni possibile condotta di disponibilità dei beni;
- la pretesa erariale non deve essere altrimenti garantita dal patrimonio del contribuente.
Anche per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è prevista la confisca del profitto anche per equivalente, eventualmente preceduta dal sequestro preventivo.