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Penale: raddoppio dei termini, si pronuncia la Comm. Trib. Reg. Milano

  • di Luigi Mondardini

    La commissione con la sentenza n. 4621 del 18 luglio 2016 interviene sull’argomento.

    L’istituto del raddoppio dei termini  è stato  recentemente rivisitato dal D.Lgs. 128/2015 e definitivamente abrogato con la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015).

    Nel 2006 al fine di garantire  all’Amministrazione finanziaria un periodo più ampio  per la propria attività di controllo, veniva previsto  l’allungamento dei termini per l’accertamento al ricorrere di determinate condizioni.

    Gli articoli 43 D.P.R. n. 600/1973 e 57 D.P.R. n. 633/1972 prevedevano il raddoppio degli ordinari termini  nel caso in cui in fase di indagine  emergesse una violazione comportante obbligo di denuncia ex articolo 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000.

    Così, tutte le volte in cui emergeva una condotta tale da far sorgere l’obbligo di denuncia, l’Amministrazione Finanziaria utilizzava il raddoppio con una certa disinvoltura .

    La  Corte Costituzionale con la  sentenza n. 247 del 25 luglio 2011 dichiarava come il raddoppio dei termini prescindesse dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale; era sufficiente un mero riscontro dei fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale.

    E’ poi intervenuto il D.Lgs. 128/2015 che ha fissato come il raddoppio dei termini deve essere applicato solo in presenza di effettiva presentazione della denuncia penale entro il termine previsto per la scadenza ordinaria dell’accertamento.

    Veniva peraltro previsto un regime transitorio in base al quale :  “sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano le sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data della entrata in vigore” dello stesso decreto e “dei processi verbali di constatazione… dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015”.

    La legge di stabilità 2016 ha infine disegnato un nuovo quadro normativo:

    -         da un lato eliminando  il meccanismo del raddoppio dei termini;

    -         dall’altro  prevedendo  nuovi termini di decadenza applicabili a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016.

    Per quanto riguarda le violazioni relative a periodi d’imposta precedenti è stato specificatamente previsto che gli atti impositivi debbano essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, in caso di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

    Tuttavia  “in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo”.

    La  CTR di Milano ora ha precisato che “per effetto della novella da ultima intervenuta, così come recata dalla Legge n. 208/2015, non possa che ritenersi implicitamente abrogato il terzo comma dell’articolo 2 del D.Lgs. 128 del 2015, entrato in vigore il 2 settembre 2015, che faceva salvi gli avvisi notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

    Il Legislatore, con specifico riferimento ai periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016, non ha inteso operare alcun richiamo alle disposizioni, delineando in tal modo una mirata disciplina che sostituisce le precedenti disposizioni di cui al citato D.Lgs. 128/2015.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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