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Passaggio di regime e acconti

  • di Luigi Mondardini

    L’adozione del regime forfettario per il 2016 influisce sul calcolo degli acconti

    Per coloro che adottano il regime ordinario, l’acconto IRPEF 2016, è dovuto :

    -         se il rigo Differenza del prospetto di liquidazione contenuto nel Quadro RN Modello Unico/2016) è superiore ad euro 51,65. In tal caso  è pari al 100% di tale rigo.

    -         se il 100% del rigo differenza è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in due rate di cui la prima pari al 40% dell’importo dovuto e la seconda pari al restante 60%.

    -         Qualora invece, il 100% del rigo differenza è inferiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in unica soluzione (entro il 30 novembre). 

     

    Coloro che si avvalgono del  regime di vantaggio o del  regime forfettario, l’acconto 2016, è dovuto :

    -         se il rigo Differenza (rigo LM42 del Modello Unico/2016) è superiore ad euro 51,65.

    -         Se dovuto, esso è pari al 100% di tale rigo. Se il 100% del rigo differenza è pari o superiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in due rate di cui la prima pari al 40% dell’importo dovuto e la seconda pari al restante 60%.

    -         Qualora  invece, il 100% del rigo differenza è inferiore a 257,52 euro, l’acconto 2016 è dovuto in unica soluzione (entro il 30 novembre). 

     

    Il passaggio di regime incide sulla determinazione dell’imposta:

    -         i soggetti che erano in regime ordinario nel  2015,  possono aver optato  nel 2016 per il forfettario, in presenza dei necessari requisiti; oppure un soggetto che fino al 2015 operava nel regime dei minimi  con aliquota d’imposta sostitutiva del 5%,  nel 2016 potrebbe continuare la  sua attività nel regime forfettario  con aliquota del 15%.

    Ipotizziamo un soggetto che nel 2015 operava in regime “IRPEF” e dal  2016 passa al forfettario:

    -         in ogni caso va comunque liquidato il saldo IRPEF riferito al periodo d’imposta 2015, e procedere al relativo versamento ove sussista un debito.

    -         Per quanto concerne l’acconto 2016, operando in  regime forfettario  manca il dato storico di riferimento; pertanto  questi  farà ricorso al metodo previsionale per il calcolo dell’acconto. Non dovrà, invece, versare alcun acconto IRPEF , a meno che  non si possiedono altri redditi al di fuori di quelli dell’impresa.

    Per chi passa dal regime di vantaggio al forfettario ,è comunque  dovuta un’imposta sostitutiva  ma con aliquota diversa, ossia 5%, per chi opera in regime di vantaggio, e 15% per chi opera nel forfettario.

    In tale ipotesi:

    - il contribuente calcola l’acconto 2016 sulla base del rigo LM42 del Modello Unico/2016 (riferito al 2015 quando operava nel regime di vantaggio) e poi, in sede di Modello Unico/2017 (riferito al 2016 ossia l’anno in cui opera nel forfettario), potrà tranquillamente scomputare i predetti acconti dal saldo 2016 dell’imposta sostitutiva dovuta.

     
     
     
     

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