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Partita IVA da cessare: ravvedimento possibile

  • di Luigi Mondardini

    La comunicazione di chiusura della partita IVA deve avvenire entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività.

    Ai sensi dell’art. 5 comma 6 D.lgs,. n. 471/1997, “chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività previste  o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000”. 
     
    Si tratta della nuova formulazione dell’ . 5 comma 6 D.lgs. 471/1997, modificato  dal D.lgs. 158/2015 (Riforma del sistema sanzionatorio);  Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ne ha anticipato l’entrata  al 1° gennaio 2016. 
    In precedenza la sanzione era pari ad un minimo di 516 euro ad un massimo di 2.065 euro; di conseguenza ad oggi  l’omessa comunicazione di cessazione della partita IVA è punita non più con una sanzione che va da 516 euro a 2.065 euro ma con una sanzione che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro.
     
    Il contribuente, mediante l’istituto del ravvedimento operoso,  può  sanare l’omissione, secondo la scaletta che prevede  il pagamento da un  1/10 del minimo della sanzione  prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, fino a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni , avviene dopo la constatazione della violazione.
     
    In altri termini il contribuente può ravvedersi applicando la sanzione ridotta pari a 1/10 di 500 euro, 1/9, di 500 euro, 1/8 di 500 euro.......... in base al momento in cui decide di ravvedersi. 
     
    In pratica occorre  provvedere al versamento della  sanzione tramite il modello F24 in cui indicare nel campo codice tributo “8911” e nel campo “anno di riferimento” l’anno di chiusura della partita IVA . Non è richiesta la presentazione all’Agenzia delle Entrate della copia del pagamento.
     
    Inoltre va neppure presentato il  Modello AA/9 (dichiarazione di cessazione attività) dato che  l’effettuazione del versamento   sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972  di  cessazione attività.
     

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