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Partecipazioni qualificate: si cambia

  • di Luigi Mondardini

    Stesso trattamento fiscale riservato a quelle non qualificate.

    Per la persona fisica che percepisce i dividendi , l’importo erogato viene qualificato come reddito di capitale .
     
    A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, le partecipazioni qualificate detenute da soggetti Irpef non imprenditori avranno lo stesso trattamento fiscale riservato a quelle non qualificate. 
     
    I dividendi verranno tassati sull’intero ammontare con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% ; inoltre  anche  l’imposta sostitutiva del 26% sul capital gains (redditi diversi) si applica anche alle qualificate.
     
    Le novità si applicano :
    - ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 
    - ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
     
    E’ previsto un regime transitorio per i redditi di capitale: infatti la diversa tassazione per le partecipazioni qualificate e non, continua  ad essere applicabile agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, distribuiti a seguito di delibere assunte tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.
     
    Pertanto, la ritenuta al 26% sarà applicata alle partecipazioni qualificate, per i dividendi relativi a utili formatesi a partire dall’1.01.2018 e agli utili formatesi fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, ma deliberati successivamente al 31.12.2022.
    Mentre per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la cui distribuzione è stata deliberata tra l’1.01.2018 e il 31.12.2022, si applica la  seguente  tassazione: per le partecipazioni non qualificate, il dividendo è tassato integralmente con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%; per le partecipazioni qualificate, il dividendo concorrerà a formare il reddito in diversa percentuale, a seconda di quando l’utile è maturato.
     
    In sostanza avremo:
     
    o Utili formati fino al 31.12.2007: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 40%; 
    o Utili formati dall’1.01.2008 al 31.12.2016: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 49,72%;
    o Utili formati dall’1.01.2017 al 31.12.2017: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 58,14%.
     
    Agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
     
     
     

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