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Omesso versamento IVA: conta la dichiarazione

  • di Luigi Mondardini

    Il debito penalmente rilevante è quello della dichiarazione annuale.

    La condotta illecita è costituita dal mancato versamento entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un importo superiore a 250.000 euro. 
     
    Perché sia integrato il reato sarà necessario :
     
    - che il contribuente abbia presentato una valida dichiarazione annuale;
    - che l’imposta determinata in sede di dichiarazione non sia stata versata;
    - che la condotta omissiva si protragga oltre il termine fissato dalla norma penale;
     
    La presentazione della dichiarazione costituisce, dunque, un presupposto necessario ai fini della consumazione del delitto.
    La Cassazione ricorda che la prova del dolo è insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, da cui emerge quanto è dovuto a titolo di imposta: ad esempio, il reato di omesso versamento non potrà dirsi integrato qualora nella dichiarazione sia esposto un credito tributario. 
     
    Un aspetto collegato a quanto sopra è l’eventuale sussistenza  della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
     
    Tale norma  stabilisce che per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore ai cinque anni – ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena – è esclusa la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 comma 1 c.p. l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
     
    La giurisprudenza si è da subito interrogata rispetto alla applicabilità di un tale istituto ai reati caratterizzati da una soglia di punibilità, in quanto in questi casi è già il legislatore ad individuare il limite del penalmente rilevante.
     
    E’ ammessa  la possibile affermazione della non punibilità ex art. 131-bis c.p. anche per i reati tributari “con soglia”,  laddove il valore della somma evasa sia “vicinissimo” alla soglia di punibilità (cfr. Cass. n. 13218/2016 e Cass. n. 51597/2017). 
     

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