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Omesso versamento IMU- TASI: le scadenze del ravvedimento

  • di Luigi Mondardini

    18 luglio : in scadenza il “ravvedimento breve”

    Per gli omessi o insufficienti versamenti  dell’acconto IMU e TASI 2016, scaduto lo scorso 16 giugno, è possibile  rimediare attraverso il ravvedimento operoso.
     
    Scaduto il termine per avvalersi del “ ravvedimento sprint” , è in scadenza oggi 18 luglio il  ravvedimento breve. 
     
    Si rammenta che in ogni caso l’omesso o insufficiente versamento dei due tributi, può essere regolarizzato fino al 30 settembre del 2017 (c.d. ravvedimento lungo). 
     
    Riepilogando sono previste le seguenti possibilità
     
     
    a) Ravvedimento “sprint”, con sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, se la regolarizzazione è eseguita entro i primi 14 giorni dall’omissione (termine, dunque, scaduto il 30 giugno 2016); 
     
     
    b) Ravvedimento “ breve” con una sanzione pari all’1,5% se la regolarizzazione avviene oltre i 14 giorni ma entro i 30 giorni dalla violazione;
     
     
    c) Ravvedimento “intermedio”, con applicazione di una sanzione pari all’1,67% se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni ma entro i 90 giorni dalla violazione;
     
     
    d) Ravvedimento “ lungo” , con sanzione pari al 3,75% se la regolarizzazione avviene oltre i 90 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui è stata commessa la violazione. 
     
     
    In caso di omissione del versamento dell’acconto IMU/TASI, il contribuente  poteva  rimediare ricorrendo al ravvedimento sprint, eseguendo il versamento nel periodo compreso tra il 17 giugno ed il 30 giugno. 
     
    In mancanza, la possibilità successiva è  quella del ravvedimento breve, che prevede l’applicazione della sanzione dell’1,5% qualora il contribuente rimedi, oltre il 14° ma entro il 30° giorno successivo la violazione commessa, eseguendo il versamento nell’intervallo temporale compreso tra il 1° luglio ed il 18 luglio. 
     
     
    Da  domani 19 luglio, scatterà, invece, il ravvedimento intermedio, che prevedrà l’applicazione di una sanzione del 1,67%, qualora il ravvedimento avvenga entro i 90 giorni dalla violazione, ossia entro il 14 settembre prossimo. 
     
    Naturalmente alla  sanzione dovuta, occorre aggiungere anche gli interessi al tasso legale annuo (pari attualmente allo 0,2%) per ogni giorno di ritardo.
     
     
    Supponendo che sia stato  ha omesso il versamento della TASI (1.000 euro) e che si intenda regolarizzare mediante il ravvedimento breve; il versamento dovuto sarà il seguente:
     
    TASI = 1.000 euro;
    SANZIONE: 1000 x 1,5% = 15 Euro
    INTERESSI: 1000 x 0,2%  x 32 giorni diviso 365 = 0,18 Euro
     
     
     

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