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Omessi versamenti Iva: il ravvedimento in aiuto

  • di Luigi Mondardini

    E’ il rimedio spontaneo per chi ha commesso violazioni di norme tributarie

    L'istituto permette, a coloro che hanno commesso violazioni di norme tributarie, di rimediare a tali violazioni in maniera spontanea, al fine di beneficiare di una riduzione delle sanzioni.

    Il calcolo delle somme dovute in caso di ravvedimento operoso per gli omessi versamenti Iva implica uno "slalom" tra due specifiche norme, vale a dire gli articoli 13 del Dlgs 471/1997 e 13 del Dlgs 472/1997.

    La norma che lo regolamenta, ovvero l'articolo 13 del Dlgs 472/1997, ha subito varie modifiche nel corso degli anni.

    Nella sua attuale versione prevede una riduzione delle sanzioni commisurata alla "distanza" di effettuazione del ravvedimento: in particolare, quanto più il ravvedimento viene effettuato in tempi prossimi alla commissione della violazione, tanto più si avrà una riduzione delle sanzioni.


    A prescindere dalla violazione che si intende regolarizzare, per poter applicare il ravvedimento, si deve prima individuare la norma sanzionatoria (in linea generale contenuta nel Dlgs 471/1997) e poi applicare le riduzioni previste dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997.

    Le penalità saranno, quindi, diverse a seconda che si debba "rimediare", ad esempio, all'infedele presentazione di una dichiarazione, a una omessa fatturazione o a un mancato versamento, in quanto diverse le norme sanzionatorie previste.


    Per effettuare il ravvedimento, peraltro, si dovrà sempre tenere conto di quanto previsto dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997 che, come detto, riconosce una riduzione della sanzione connessa alla "distanza" dalla commissione della violazione. Ciò significa che quanto più l'"aggiustamento" sarà effettuato in tempi vicini alla trasgressione, tanto più questo sarà conveniente per il contribuente.

    Per quanto riguarda gli omessi versamenti, la noma sanzionatoria si individua nell'articolo 13 del Dlgs 471/1997, che prevede, in linea generale, una sanzione del 30% dell'imposta non versata o versata in ritardo.

    Viene però stabilita una riduzione nel caso in cui il pagamento venga effettuato nei giorni immediatamente successivi.

    Alla sanzione così individuata dovrà poi essere applicata la riduzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997.

    Nel caso del ravvedimento per gli omessi versamenti si hanno quindi due fasi:

    -         una prima fase, nella quale si deve individuare la misura della sanzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997. Tale disposizione, a prescindere dall'applicazione del ravvedimento, prevede già una riduzione della sanzione nel caso in cui il versamento venga effettuato in tempi "vicini" all'omissione del versamento;

    -         una seconda fase, nella quale si deve determinare l'ammontare della riduzione prevista dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Questa regola, è bene ribadirlo, ha carattere generale (per cui risulta applicabile anche a violazioni diverse dall'omesso versamento) e risulta maggiormente conveniente quanto più il ravvedimento si effettua in tempi vicini alla data di commissione della violazione che, per gli omessi versamenti, vuol dire l'originaria scadenza del versamento.

    È inoltre da tenere presente che l'istituto in questione, nel caso degli omessi versamenti Iva, si perfeziona pagando l'imposta, gli interessi al saggio legale e le sanzioni in misura ridotta.


    Per  il perfezionamento del ravvedimento vanno corrisposti: imposta, interessi al saggio legale (0,50% per il 2015, 0,20% dal 2016), sanzioni in misura ridotta.

    Nel caso di mancato versamento di uno di questi importi, il ravvedimento non si intende perfezionato, anche se risulta possibile il ravvedimento "frazionato" (risoluzione 67/2011).


    Inoltre, anche nell'ipotesi di pagamenti carenti, si deve, comunque, intendere valido il ravvedimento limitatamente alla parte dell'imposta capiente nei versamenti effettuati, con riferimento anche agli interessi e alle sanzioni ridotte (circolare 27/2013).



     

     

     

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