L’omissione della dichiarazione non preclude il riporto a nuovo delle perdite.
In effetti l’art. 84 del TUIR non richiede una serie ininterrotta di dichiarazioni al fine di riportare le perdite.
Tale principio è stato confermato nella sentenza n. 4476/1/17 del 30 giugno 2017 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano.
Secondo la C.T. Prov. di Milano, salva l’applicazione delle sanzioni per l’omissione dichiarativa, il fatto che il contribuente non abbia presentato una dichiarazione annuale non compromette l’esistenza, né la riportabilità, delle perdite maturate negli esercizi successivi.
Prevale la sostanza, in questo caso rappresentata dall’esistenza di perdite già documentate nelle precedenti dichiarazioni e nemmeno contestate dalla parte pubblica.