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Omessa dichiarazione 2019.

  • di Luigi Mondardini

    Possibile ravvedersi con “integrative” e “tardive”.

    E’ scaduto lo scorso 2 dicembre il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni dei redditi relativo al 2018.

    In caso di  errori od omissioni è possibile rimediare con le dichiarazioni “tardiva” o “integrativa”.

    La dichiarazione tardiva  è quella  presentata oltre la scadenza ordinaria; per il 2018 la scadenza era lo scorso 2 dicembre 2019.

    La dichiarazione deve in ogni caso essere presentata non oltre 90 giorni dalla scadenza originaria; in tal caso si considera comunque valida ed è denominata “dichiarazione tardiva”.

    Di conseguenza  i 90 giorni successivi, per l’invio tardivo delle dichiarazioni fiscali scadranno il prossimo 2 marzo 2020.

    Le dichiarazioni presentate entro tale data si considerano comunque valide ma sono soggette ad una specifica sanzione per la tardività dell’invio.

    In assenza di imposte dovute, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta a 25 euro per ogni dichiarazione omessa alla scadenza ordinaria.

    Ove pertanto il contribuente abbia omesso di inviare la dichiarazione modello redditi e la dichiarazione Irap, la sanzione applicabile sarà pari ad euro 50 (25 per singola dichiarazione) in caso di invio entro i 90 giorni successivi alla scadenza.

    Ove invece, dalla dichiarazione trasmessa tardivamente emergano imposte dovute, è necessario ravvedere anche i versamenti non effettuati.

    In tal caso si potranno applicare le riduzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 a seconda del momento in cui viene fatto il versamento.

    Pertanto, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerga un debito d’imposta il contribuente per sanare le omissioni dovrà, entro il prossimo 2 marzo 2020,:

    - presentare la dichiarazione omessa;

    • pagare la sanzione di 25 euro (1/10 di 250), con codice tributo “8911”;
    • versare, se del caso, le imposte che, entro il termine per il versamento del saldo, avrebbero dovuto essere pagate per il 2018, nonché gli acconti per il 2019 (primo e secondo o unico acconto);
    • versare la sanzione ridotta da tardivo versamento;
    • pagare gli interessi legali sui tardivi versamenti, calcolati pro rata temporis.

    Si ricorda che dal1° gennaio 2020 il tasso di interesse  è stato diminuito dallo 0,8% allo 0,05%.

     
     

     

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