Lo conferma l’Agenzia delle Entrate.
Risolto in senso favorevole al contribuente una questione di interesse per contribuenti e professionisti.
Nel momento in cui si presenta la dichiarazione integrativa in occasione del ravvedimento operoso, vanno versate imposte , interessi legali e sanzioni ridotte; spesso si versa infatti nel caso di dichiarazione infedele o di ritardato versamento.
Ove invece la dichiarazione integrativa sia a favore del contribuente, ci si chiedeva se fosse necessario pagare la sanzione da 250 euro ridotta da dichiarazione inesatta ex art. 8 del DLgs. 471/97; in particolare se l’integrativa veniva presentata entro il termine di quella per l’anno successivo, si riteneva si dovessero pagare 31,25 euro (250/8).
L’Agenzia delle Entrate espressamente afferma: “si conferma che la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna sanzione”.
La dichiarazione “inesatta” resta circoscritta a fattispecie che, nel contempo, integrano vere e proprie irregolarità ma non di entità tale da comportare un’evasione di imposta; in questo ultimo caso si verterebbe nell’ipotesi più grave di dichiarazione infedele.