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Nuovo decreto antiriciclaggio e limiti all’uso del contante

  • di Luigi Mondardini

    Nuovo decreto antiriciclaggio e limiti all’uso del contante

    Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 28/L alla G.U. 19.6.2017, n. 140 del D.Lgs. n. 90/2017, sono entrate in vigore a decorrere dal 4.7.2017 le nuove norme in materia di antiriciclaggio, in attuazione dei principi contenuti nella Direttiva UE 20.5.2015, n. 2015/849, che “aggiornano” le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007. 
     
    In particolare con riferimento alle limitazioni all’uso del contante la nuova disciplina conferma: 
     
    - il limite di € 3.000 per i pagamenti e l’utilizzo di assegni bancari / postali “trasferibili”;  
     
    - in capo ai soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio la comunicazione, entro 30 giorni, delle violazioni riscontrate alle Ragionerie territoriali dello Stato. 
     
    - a decorrere dalla predetta data  possono essere emessi esclusivamente libretti di deposito nominativi; è vietato il trasferimento di libretti al portatore. Quelli esistenti, entro il 31.12.2018, dovranno essere estinti.
     
    In merito al divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche, il  MEF ha chiarito che per “soggetti diversi” si intende entità giuridiche distinte. 
     
    Questo aspetto rileva ai fini , ad esempio, dei trasferimenti tra due  società, tra un socio e la società, tra una società controllata e la controllante, tra il legale rappresentante e socio o tra due  società aventi lo stesso amministratore, tra una ditta individuale ed una società nelle quali il titolare ed il rappresentante legale coincidono, per acquisti / vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o di pagamento di dividendi.  
     
    La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. operazioni frazionate, ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, quale ne sia la causa / titolo.  
     
    Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali. 
     
    Il MEF precisa altresì che il termine “complessivamente” va riferito al valore da trasferire. 
    In linea generale, il divieto ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 riguarda il trasferimento in un’unica soluzione di contante / titoli al portatore di importo pari o superiore a € 3.000, ancorché: 
     
    - il trasferimento sia eseguito tramite una sola specie di tali mezzi di pagamento (contante / titoli al portatore);  
     
    - il suddetto limite sia superato cumulando le diverse specie di mezzi di pagamento. 
     
    Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate.
     
    Ad esempio: 
     
    - singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini “cash and carry”); 
     
     
    - una pluralità di distinti pagamenti connaturata all’operazione stessa (contratto di somministrazione) ovvero quale conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (pagamento rateale). 
     
    - Per tali fattispecie l’Amministrazione valuta caso per caso la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo scopo di eludere il divieto legislativo. 
     
    È stato chiesto se sia possibile eseguire un pagamento immediato in contanti fino ad € 2.999 ed il residuo con mezzi tracciabili a cui fa seguito una fattura differita mensile. Il comportamento sopra descritto è “sanzionabile” poiché i pagamenti appaiono artificiosamente frazionati. 
     
    Ai fini del rispetto degli obblighi sulla limitazione del contante  rileva il valore complessivo dell’operazione; ad ogni fattura deve corrispondere un’autonoma operazione; frazionare un pagamento riferito ad un’operazione unitaria costituisce condotta elusiva.
     
    Con riferimento ad una prestazione professionale (ad esempio, trattamento ortodontico) della durata di un anno, per la quale è richiesto un onorario di € 3.600, è  chiesto se sia possibile  per il cliente, versare  e  - per il professionista, ricevere  acconti mensili in contanti per € 300 (regolarmente fatturati). 
     
    Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all’operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad esempio, pagamento rateale).  
     
    Il trattamento ortodontico rientra infatti tra le prestazioni professionali in cui le parti possono contrattualmente convenire un pagamento rateale non incorrendo quindi nella violazione in esame.
     

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