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Nuovi limiti per le spese di rappresentanza

  • di Luigi Mondardini

    Aumento del plafond di deducibilità e novità nel 2016

    Le spese di rappresentanza sono erogazioni gratuite di beni e servizi sostenute per migliorare l'immagine dell'impresa sotto la condizioni di un prevedibile ritorno economico. 
     
    Rientrano tra le spese di rappresentanza, quelle  sostenute per: 
     
    - Feste, ricevimenti, eventi , organizzati  per inaugurazioni di nuovi sedi o stabilimenti, mostre fiere in cui la società è espositrice, ricorrenze aziendali o festività nazionali;
    - Beni e servizi gratuiti quali: omaggi a clienti, contributi erogati per convegni, …
    - Viaggi turistici  organizzati per svolgere attività promozionali su beni o servizi caratteristici della produzione aziendale. In questo caso il concreto svolgimento di un’attività promozionale va documentato.
     
    Professionisti.
     
    L’art 54 del T.U.I.R al comma 5 disciplina le  spese per i professionisti  prevedendo che “le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta.”
     
    Pertanto:  le spese di rappresentanza, quali gli omaggi alla clientela o le cene offerte a clienti, possono essere dedotte dai professionisti fino al limite dell’1% dei compensi effettivamente percepiti,  comprensivi anche degli interessi di mora e di dilazione, dei redditi sostitutivi di compensi e dei maggiori redditi dichiarati in seguito all’adeguamento ai parametri e agli studi di settore.
     
    Come precisato dalla norma, le spese di rappresentanza comprendono anche l’acquisto e importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito, oggetti d’arte, d’antiquariato e collezione se utilizzati come beni strumentali all’attività professionale.
     
    Imprese.
     
    L’ art. 108, comma 2, del Tuir, dispone che le spese di rappresentanza siano deducibili dal reddito delle imprese nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse; del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa,e dell'attività internazionale dell'impresa.
     
    I requisiti richiesti  sono quello della inerenza e congruità.
     
    L’inerenza richiede che le spese di rappresentanza - consistenti in  erogazioni gratuite di beni e servizi a fini promozionali – siano  finalizzate  a generare un beneficio economico futuro, anche solo potenziale, e  comunque coerente con le pratiche commerciali tipiche del settore.
     
    La congruità attiene ad un  limite quantitativo (c.d. plafond di deducibilità) correlato ai ricavi caratteristici dell’esercizio. 
    In particolare il  D. Lgs 147/2015 ha aumentato le percentuali di deducibilità e dall'esercizio in corso al 01/01/2016 i limiti sono i seguenti:
     
    - fino a 10 milioni di ricavi caratteristici: 1,5%
    - oltre 10 fino a 50 milioni: 0,6%
    - oltre 50 milioni: 0,4%
     
    Le  spese eccedenti il plafond sono indeducibili; le spese di importo unitario inferiore a 50 euro sono sempre interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento se afferenti l'attività d'impresa.
     
    I parametri che vanno utilizzati per le dichiarazioni dei redditi 2016, relative al periodo d'imposta 2015, sono rispettivamente: 
     
    - 1,3% fino a 10 milioni di ricavi,
    - 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni,
    - 0,1% sui restanti ricavi
     
    Occorre inoltre considerare che alcune spese  presentano particolari caratteristiche: 
     
    - le spese di rappresentanza generali, comprese quelle di ospitalità ai clienti,  sono interamente deducibili fino a capienza del plafond di deducibilità; 
     
    - le spese per viaggi turistici sostenute per i dipendenti che sono deducibili entro il limite del 5 per mille del costo del lavoro (in quanto sono considerate oneri di utilità sociale).
     
    - le spese di rappresentanza relative ad alberghi e ristoranti che devono prima essere ridotte al 75% e poi devono essere sommate con le altre spese di rappresentanza. Come chiarito con la Circolare n.53/e del 2008 dell’Agenzia delle Entrate il risultato così ottenuto viene dedotto entro il limite di capienza del plafond di deducibilità.
     
    Per le imprese di nuova costituzione (cd. Start-up) nel caso in cui nei primi esercizi non si siano conseguiti ricavi, le spese di rappresentanza possono essere portate in diminuzione nel primo esercizio in cui si sono conseguiti i ricavi ed in quello successivo entro il limite del plafond di deducibilità. 
     

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