Possibile far precedere l’istanza da una richiesta di dilazione.
In tal modo si può conservare una via d’uscita futura, nel caso in cui non si fosse in condizioni di pagare il costo della sanatoria.
Se il debitore non paga la prima rata della definizione, può riprendere la rateazione pregressa.
E’ prevista una disciplina unitaria sulla possibilità di riprendere eventuali rateazioni precedenti, applicabile sia alla definizione dei carichi 2017, sia a quella riferita ai carichi ante 2017.
Se è pendente un piano di rientro alla data di presentazione della domanda di definizione, le rate in scadenza successivamente a tale data sono sospese sino al termine della prima rata della rottamazione.
Il riferimento temporale dunque è la situazione esistente al momento della trasmissione della nuova istanza.
Il debitore può avere interesse a far precedere la domanda di definizione da una istanza di rateazione; una volta ottenuto il piano di rientro, con la trasmissione del modulo si ottiene innanzitutto la sospensione nel pagamento di tutte le rate in scadenza, a seconda dei casi, fino a luglio 2018 (rottamazione 2017) oppure a ottobre 2018 (rottamazione 2016).
In questo modo si evita di pagare somme che, in tutto o in parte, non sono deducibili ai fini della sanatoria. Infatti quanto versato a titolo di sanzione, interessi di mora e interessi da dilazione non è infatti deducibile dalla definizione.
Al momento della scadenza della prima rata, il debitore potrà:
- pagare e la dilazione precedente sarà revocata; il debito residuo, in linea di principio, non potrà essere ulteriormente rateizzato;
- non pagare e riprendere il precedente piano di rientro.
Si ricorda che non tutti potranno avvalersi della facoltà di chiedere preventivamente la dilazione del carico che si vuole rottamare.
In presenza di vecchie rateazioni non onorate da tempo, per ottenere un nuovo piano è necessario pagare tutto lo scaduto; in tal caso al debitore tale opportunità risulterà di fatto preclusa.