Viene di nuovo concessa la facoltà di presentare, entro il 31.07.2019, la domanda per rottamazione dei debiti non ricompresi nelle adesioni agevolate presentate entro lo scorso 30.04.
Anche in questo caso sono esclusi interessi e sanzioni di mora per definire in via agevolata i debiti relativi alle somme affidate dagli Enti creditori all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2017.
La riapertura dei termini riguarda:
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i debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di definizione agevolata
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ma anche quelli già decaduti da precedenti definizioni agevolate (D.L. 193/2016 e D.L. 148/2017) a causa del mancato pagamento delle rate.
Per aderire alla definizione agevolata anche in questa edizione è possibile scegliere tra diverse modalità:
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il debitore può compilare la domanda online con il servizio “Fai D.A. te"
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oppure la può presentare tramite PEC alla casella pec della Direzione Regionale, compilando il Modello DA-2018-R, unitamente alla documentazione di riconoscimento
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direttamente allo sportello.
L'agente della riscossione comunicherà l'ammontare complessivo dell'agevolazione entro il prossimo 31.10.
Il pagamento.
I debiti rottamati potranno essere pagati:
- in un'unica soluzione entro il prossimo 30.11
- oppure nel numero massimo di 17 rate consecutive
In caso di pagamento a rate, la prima di importo pari al 20% delle somme complessivamente , scadrà il 30.11.2019; le restanti, ciascuna di pari ammontare, il 28.02, il 31.05., il 31.07, il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Inoltre , per le persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, sono stati riaperti i termini con le stesse modalità della precedente edizione del “saldo e stralcio“ per consentire di pagare in forma ridotta i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, derivanti esclusivamente dall'omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.
Con il saldo e stralcio , sulla base dell’indicatore Isee, il debitore potrà pagare una percentuale che varia dal 16 al 35% dell'importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.